Circolari

Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore - Circolare Agenzia delle entrate 8 ottobre 2012, n. 40/E.
Circolare n° 41/2012 » 09.10.2012
Con la circolare n. 40/E del 2012 di ieri 8 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha fornito – come auspicato da Confindustria - i primi chiarimenti, relativi agli aspetti maggiormente critici relativi alla disciplina di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, introdotta dall’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
I chiarimenti riguardano la decorrenza delle nuove misure e le modalità con cui è possibile certificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
Entrata in vigore della disposizione
Con riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che queste debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012. Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in base allo Statuto del contribuente (articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000), gli obblighi previsti dalle nuove disposizioni, relativi alla verifica che gli adempimenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore, siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
Di conseguenza la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti delle ritenute e dell’IVA effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Acquisizione della documentazione
L’Agenzia delle entrate è del parere che, poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali possa essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato (di cui, rispettivamente, all’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e all’articolo 3, comma 3, lett. a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322), è possibile ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.
In particolare, in alternativa all’asseverazione, l’Agenzia ritiene valida una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.
La dichiarazione sostitutiva deve indicare:
· il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
· il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
· gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
· l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Si allega il testo della circolare dell'Agenzia delle entrate.
Cordiali saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore MI/mf» Carta intestata
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